Codice Procedura Civile > Articolo 392 - Riassunzione della causa

Codice Procedura Civile

Vigente al

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

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