LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.S. *****, B.L.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato SCUDERI ANDREA, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO della Società irregolare costituita tra margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1245/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 4.3.09, depositata il 1.6/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Marco Spadaio (per delega avv. Antonino Spadaro) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
Che sui ricorso proposto da B.L. e I.S. il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
considerato;
che B.L. e I.S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1245/09 con cui veniva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, in accoglimento della azione revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 1, proposta dal fallimento, era stata dichiarata l’inefficacia della vendita di una immobile sito in ***** effettuata dal S. agli attuali ricorrenti; che le procedure in questione hanno resistito con controricorso.
Osserva quanto segue.
La Corte d’appello ha rigettato l’appello ritenendo che il prezzo di 85 milioni a cui l’appartamento con accluso garage era stato venduto era notevolmente inferiore al valore dell’immobile, come questo era stato determinato dalla espletata CTU ed opinando che gli acquirenti non avevano fornito adeguata prova della loro inscientia decoctionis.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censurano proprio quest’ultimo capo della sentenza sostenendo che non si era tenuto conto del fatto che essi non esercitavano alcuna attività imprenditoriale ne non potevano quindi essersi resi conto delle difficoltà economiche della impresa Sesto tanto più che il contratto preliminare era stato stipulato cinque anni prima della dichiarazione di fallimento e che la costruzione dell’immobile era stata nel corso di tali anni eseguita. Le censure che i ricorrenti muovono alla sentenza appaiono del tutto generiche e, come già rilevato dalla corte d’appello, del tutto prive di supporto probatorio per cui risultano del tutto inidonee a superare la presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza su di essi gravante ai sensi della L. Fall., art. 67 comma 1.
I rilievi posti a tale motivazione tendono in realtà a fornire una diversa interpretazione delle risultanze processuali in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che la vendita doveva considerarsi nulla perchè l’immobile era difforme dal progetto approvato e privo delle certificazioni necessarie.
Sul punto però si rinviene specifica motivazione da parte della sentenza che seguendo il criterio della CTU ha ridotto per le del 10% il valore stimato dell’immobile in ragione delle sue manchevolezze.
Per il resto tutte le altre argomentazioni relative a specifiche censure sulla impossibilità del rilascio del certificato di conformità, sulla mancanza di collaudo delle strutture e sui debiti lasciati dal costruttore a carico degli acquirente, costituiscono censure in punto di fatto in violazione oltretutto del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo i ricorrenti indicato nel ricorso, riportandone i relativi brani, in quali degli scritti difensivi della fase di merito avevano dedotto le circostanze di cui sopra , impedendo così a questa Corte, cui è inibito l’accesso ai documenti della fase di merito, di prendere contezza e di valutare quindi l’eventuale vizio motivazionale sul punto della sentenza. Con il terzo motivo ,censurano la sentenza impugnata per avere rigettato l’istanza di rinnovo della CTU. Tale censura è inammissibile restando nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile il cassazione il potere di rinnovare o meno la Ctu o di sentire il perito a chiarimenti.
I motivi appaiono in conclusione inammissibili o manifestamente infondati.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.
Viste le memorie depositate da entrambe le parti;
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che, pertanto, il ricorso va respinto;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3400,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011