LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.M. e L.G., rappresentati e difesi, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. Guaraldi Gian Antonio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Marianna Dionigi, 29, presso lo studio dell’Avv. Simona Barberio;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 09/03/2008 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sezione n. 03, in data 16.01.2008, depositata il 13 febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 02 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8319/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 09/03/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 03, il 16.01.2008 e DEPOSITATA il 13 febbraio 2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato il gravame dell’Agenzia Entrate e ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio fiscale, per esercizio del potere impositivo dopo la scadenza del prescritto termine triennale.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione delle imposte dovute a seguito della revoca dei benefici fiscali goduti in sede di rogito, dovuta al fatto che l’immobile compravenduto aveva una consistenza di mq. 263, maggiore di quella di mq. 240 prevista nel massimo per godere dei chiesti benefici, censura l’impugnata decisione, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 56, della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7 nonchè per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.
3 – Gli intimati, giusto controricorso, hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione, riproponendo, in via subordinata, le doglianze relative all’irrogazione delle sanzioni.
4 – Al quesito posto a conclusione del primo mezzo può rispondersi richiamando il consolidato principio secondo cui Nel giudizio di appello, le domande proposte in via subordinata in primo grado e ritenute assorbite dall’accoglimento della domanda principale, pur non necessitando di riproposizione attraverso un’impugnazione incidentale, devono essere richiamate in maniera esplicita in qualsiasi scritto, entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, pena l’effetto di tacita rinuncia sancito dall’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. n. 15223/2005, n. 2146/2006, n. 7918/2004).
5 – La questione posta dal secondo motivo del ricorso, sembra possa decidersi alla stregua del disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11 secondo cui, fra l’altro, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni, a diverso opinamento non inducendo, il richiamo al principio desumibile dalla sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 1196/2000, in quanto affermato alla stregua della disposizione di legge in vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 11 citato.
6 – Si propone, dunque, – non sembrando l’impugnata decisione in linea con i principi ed il quadro normativo ratione temporis applicabili – che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso venga trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza del secondo motivo, previo rigetto del primo, assorbiti gli altri, da riesaminare, in ipotesi, in sede di rinvio.
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, peraltro ribaditi da ultimo da Cass. N. 12069/2010, il ricorso, nei limiti indicati in relazione, va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione dell’Emilia Romagna, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà sul merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e con i limiti fissati dalla richiamata relazione, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011