LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato CASALINUOVO ALDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALDUTO PAOLO ANTONIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.L., + ALTRI OMESSI tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso la dottoressa BEI ANNA (STUDIO ROSATI), rappresentati e difesi dall’avvocato GUALTIERI ALFREDO, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 671/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/05/2008 R.G.N. 101/07 + altri;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato BISOGNI ANNAMARIA per delega FALDUTO PAOLO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ per rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con delibera del 30 giugno 2003 la Giunta regionale della Calabria aveva disposto l’assunzione a tempo determinato per la durata di tre anni di 17 lavoratori, originariamente legati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa al Commissario straordinario per l’emergenza ambientale per il territorio della Calabria e successivamente trasferiti dal Commissario alla Regione con ordinanza del 6.8.02 n. 1986 e ivi assegnati presso l’Assessorato regionale per l’ambiente, in conseguenza della cessazione, disposta dal Ministro dell’interno, della gestione speciale del Commissariato e il rientro delle relative competenze alla gestione ordinaria della Regione.
Successivamente, la L.R. calabra 11 agosto 2004, n. 18, art. 10 bis aveva autorizzato, al comma terzo, “la Giunta regionale ad assumere i provvedimenti necessari per la definizione della posizione del personale di cui all’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza ambientale n. 1986 del 6.8.02.
Nel dare attuazione a tale disposizione, la Giunta regionale il 19 ottobre 2004 aveva deciso di provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro dei diciassette dipendenti a termine in rapporto a tempo indeterminato. A tale delibera era quindi seguita la stipulazione dei conseguenti contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Successivamente, la medesima giunta regionale aveva in data 6 giugno 2005 deliberato l’annullamento della precedente delibera e degli atti conseguenti, ritenendo che la legge regionale citata non potesse essere interpretata nel senso di autorizzare la trasformazione dei rapporti indicati in rapporti a tempo indeterminato, senza passare attraverso una pubblica selezione, come imposto dall’art. 97 Cost.
Da tale situazione nascono le iniziative giudiziarie, tra gli altri, dei nove lavoratori in epigrafe indicati, dirette ad ottenere la conferma della natura indeterminata del loro contratto di lavoro.
La causa cosi’ promossa ha avuto alterne soluzioni nel corso del giudizio di merito, essendo state le domande respinte in primo grado e accolte invece in appello, dalla Corte territoriale di Catanzaro con sentenza depositata il 6 maggio 2008.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Calabria, con un unico articolato motivo, relativo alla violazione degli artt. 51 e 97 Cost., D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 35 e 36 nonche’ all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Hanno resistito alle domande M.N.P. e gli altri otto litisconsorti con rituale controricorso, sostenendo sotto diversi profili l’inammissibilita’ del ricorso e comunque la sua infondatezza.
Prima dell’udienza del 18 gennaio 2011 e’ stata depositata in cancelleria dalla difesa dei resistenti copia del verbale di conciliazione della controversia tra le parti raggiunta in data 4 gennaio 2011. Successivamente la difesa della Regione ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dai controricorrenti e dal loro difensore, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese a norma del 4 comma dell’articolo citato.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011