LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. armano Uliana – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 901/2009 proposto da:
S.A. *****, nella qualità di erede della Sig.ra A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI Michele, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INA ASSITALIA S.P.A. *****, ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.;
– intimati –
nonchè da:
INA ASSITALIA S.P.A. *****, in persona del procuratore speciale legale rappresentante pro tempore F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
S.A. *****, nella qualità di erede della Sig.ra A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3737/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI Sezione Quarta Civile, emessa il 22/10/2007, depositata il 03/12/2007, R.G.N. 4761/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO (per delega dell’Avv. PAOLO GELLI);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Il processo iniziava con la richiesta di risarcimento dei danni, conseguenti a sinistro stradale, da parte di A.A. – trasportata nella macchina del figlio S.A. – nei confronti di quest’ultimo, quale conducente e proprietario dell’autovettura, oltre che della relativa assicurazione (SpA Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia). Veniva interrotto per la morte dell’attrice (per cause indipendenti dal sinistro) e riassunto dal figlio, nella qualità di erede, che interponeva “intervento volontario” chiedendo, previo accertamento della sua esclusiva responsabilità, la condanna dell’assicurazione al risarcimento spettante alla madre. Nel contraddittorio con l’assicurazione, il Tribunale – ritenuta la carenza di legittimazione processuale del S. – rigettava la domanda.
2. Su appello del S., nel contraddittorio con l’assicurazione, la Corte d’appello (sentenza del 3 dicembre 2007) condannava l’assicurazione al pagamento in favore del S. dei danni subiti dalla madre A.A., oltre accessori e compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Il S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, corredato da plurimi quesiti, tutti unitariamente finalizzati a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha, con motivazione illogica, compensato integralmente le spese del doppio grado di giudizio; rilevando, altresì, che la disposta compensazione si era tradotta in una vanificazione dell’esito vittorioso del procedimento per il S., visto che il danno liquidatogli era inferiore alle spese processuali dovute al proprio difensore antistatario. Il ricorso è stato illustrato da memoria.
3.1. Il ricorso principale – legittimamente proposto dal S., potendo il ricorso in tema di spese essere proposto dal difensore antistatario solo qualora vengano in questione profili inerenti alla distrazione delle stesse (Cass. n. 11370 del 2004) – va rigettato.
3.2. Il giudice d’appello ha compensato le spese dei due gradi di giudizio, eccetto la CTU posta a carico dell’assicurazione soccombente, ravvisando giusti motivi nel “peculiare ruolo del S. nella vicenda processuale”, cioè “la sua posizione di responsabile civile del sinistro che ha dato luogo alla vicenda giudiziaria”.
Le S.U., risolvendo il contrasto di giurisprudenza determinatosi sull’interpretazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, hanno stabilito che: “Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali” (Cass. S.U. n. 20598 del 2008).
Il collegio aderisce al suddetto orientamento, oramai consolidato (da ultimo Cass. n. 7766 del 2010).
Nella specie, il giudice ha motivato, sia pure stringatamente, ma non illogicamente, in ordine all’esistenza dei “giusti motivi”; peraltro, ha comunque applicato la regola della soccombenza per le spese della c.t.u.. Infatti, sostanzialmente, il giudice ha valutato la posizione del S., che da convenuto in solido con l’assicurazione è divenuto attore nella qualità di erede della propria madre danneggiata, come una particolarità del processo, che ha dato luogo ad una questione giuridica controversa e determinante nell’evoluzione del giudizio, con soluzioni diverse nei due gradi (avendo ritenuto il primo giudice che vi fosse difetto di legittimazione processuale del S. per la confusione nella stessa persona della posizione di debitore e creditore, e il secondo che vi fosse legittimazione processuale e sostanziale dello stesso S., non applicandosi l’estinzione per confusione, art. 1303 c.c., nel caso di responsabilità civile per danni prodotti da circolazione stradale).
4. L’INA Assitalia SpA (incorporante l’originaria assicurazione), ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.
Con l’unico motivo, corredato da quesito, la controricorrente ha censurato la quantificazione del danno, deducendo che, erroneamente, il danno biologio e quello morale (liquidato equitativamente come percentuale del primo) sono stati calcolati sulla base di tabelle che fanno riferimento a calcoli statistici di vita presunta e non alla effettiva sopravvivenza della danneggiata, deceduta nel corso del giudizio per cause indipendenti dal sinistro.
4.1. Il ricorso incidentale va rigettato.
E’ vero che la morte della vittima, per cause indipendenti dalla lesione originaria, incide sulla valutazione del danno biologico futuro (Cass. n. 29191 del 2008 e Cass. n. 22338 del 2007) dovendo essere correlato alla durata della vita effettiva.
Ma, il giudice di appello non si è discostato da tale principio.
Infatti, pur prendendo come base le tabelle, ha proceduto ad una valutazione equitativa, così personalizzando in concreto la valutazione del danno in ragione della durata effettiva della vita della vittima (che aveva 65 anni al momento del sinistro).
5. In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011