Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3841 del 16/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 31743-2007 proposto da:

B.S., erede di B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COCCHI CLAUDIA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA RAVENNA SPA, già Sorit Ravenna Spa e Ravenna Riscossione Spa, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA, rappresentata e difesa dall’avvocato BELLINI LUCA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 30/10/06, depositata il 31/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato Russo Claudio, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato De Socio Gianna M. dell’Avvocatura che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Bellini Luca, difensore dell’Equitalia che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con sentenza n. 100 del 31/10/2006 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva il gravame interposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE di Ravenna nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente sig. B.S. nei confronti della cartella di pagamento emessa a titolo di IRPEF per l’anno d’imposta 1998.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi Resistono con distinti controricorsi l’Agenzia delle entrate e la società Equitalia Ravenna s.p.a..

E’ stata depositata in cancelleria relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Le parti non hanno presentato memoria ma sono comparse all’udienza.

Il P.G. ha condiviso la relazione.

Il Collegio, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, dato atto che – come dedotto dalle parti in udienza – la relazione reca in effetti erronei riferimenti alla vicenda processuale de qua, dovendo al riguardo precisarsi che con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre con il 2^ motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1 (conv. in L. n. 156 del 2005), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritiene i medesimi infondati.

Diversamente da quanto dall’odierna ricorrente lamentato secondo cui “La normativa di cui alla menzionata norma (D.L. n. 106 del 2005 conv. dalla L. n. 156 del 2005) è stata …, nella sentenza impugnata, erroneamente applicata, infatti essa, entrando in vigore il 10 agosto 2005, non può trovare applicazione nei processi tributari in corso aventi ad oggetto l’impugnazione di cartelle esattoriali notificate in data anteriore se non violando il principio del tempus regit actum”, e pertanto il giudice dell’appello erroneamente non ha considerato che le imposte liquidate a seguito di controllo formale della dichiarazione dovevano essere nel caso iscritte a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e cioè entro il 31 dicembre 2003, sicchè “il termine per la notifica della cartella esattoriale in oggetto era scaduto”, tra l’altro con motivi in ammissibilmente formulati in violazione del principio del principio di autosufficienza là dove fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito senza invero debitamente riportarli nel ricorso le “la dichiarazione dei redditi Mod. Unico 1999, per il periodo d’imposta 1998”, la “Cartella di Pagamento n. ***** (ruolo ordinario n. 2002/15003 reso esecutivo in data 21/12/2001 e consegnato alla SO.RI.T SpA in data 25/07/2003) …

. Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis … (doc. all.

4)”, al “ricorso avverso tale atto … (doc. all. n. 5)”, alla sentenza n. 9 del 23/3/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna “(doc. all. n. 6 )”, all’atto di “appello … (doc. all.

n. 7)”; alle controdeduzioni della SO.RI.T. S.P.A.) il giudice dell’appello, nel ritenere tempestiva la cartella di pagamento emessa relativamente alla dichiarazione presentata nell’anno 2009 e notificata il 27/9/2004, ha, con congrua motivazione, fatto invero corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni dei redditi, il D.L. n. 106 del 2005, art. 1 convertito con modificazioni in L. n. 156 del 2005 (che ha introdotto termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte sui redditi) non ha portata retroattiva bensì integrativa della disciplina dettata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ed impone quindi di verificare, nei giudizi di opposizione aventi ad oggetto cartelle relative a dichiarazioni già presentate, se il termine per la notifica, come determinato per relationem dal detto intervento legislativo, sia stato rispettato, senza che sia possibile recuperare i termini precedentemente fissati dal legislatore con altre disposizioni (v. Cass., 17/2/2006, n. 21104; Cass., 30/11/2005, n. 26104).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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