Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.3879 del 17/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M. e GU.VI., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso l’avv. Cuccia Andrea, rappresentati e difesi dagli avvocati Grillo Riccardo e Gianpiero Profeta per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

MP MIRABILIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro torpore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lorenzo Magalotti n. 15, presso lo studio dell’avv. Saldutti Alessandro, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI;

– intimato –

E sul ricorso proposto da:

MP MIRABILIA S.R.L., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

G.M. e GU.VI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1069/2008 della Corte d’appello di Salerno, depositata in data 15.10.08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Carlo Ferzi per delega Saldutti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FEDELI Massimo.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi al giudice del lavoro di Nocera Inferiore, Gu.Vi. e G.M. premesso di essere stati assunti da MP Mirabilia s.r.l. e di essere destinati all’esecuzione di un progetto alla stessa affidato dal Ministero dei Beni culturali ed ambientali, chiedevano che il soggetto datore di lavoro ed il Ministero fossero condannati a pagare loro il corrispettivo dei buoni pasto, che non erano stati mai erogati.

Il giudice adito, con sentenza in data 27.04.2006, riuniva i ricorsi ed accoglieva le domande, condannando in solido le parti convenute al pagamento delle somme richieste, rilevando che i buoni pasto non erano mai stati erogati nonostante fossero previsti da un verbale di accordo in sede aziendale, fatto proprio da SP Mirabilia.

Avverso tale sentenza MP Mirabilia proponeva appello, sostenendo l’inesistenza del diritto azionato dagli appellati e, in particolare, l’erroneita’ dell’interpretazione data dal giudice al verbale di accordo, non costituendo esso un accordo collettivo aziendale, come desumibile dal comportamento complessivo delle parti sottoscrittrici del verbale stesso, ex art. 1362 c.c. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 15.10.08, accoglieva parzialmente l’impugnazione. Correttamente era stata individuata nel verbale di accordo la fonte del diritto ai buoni pasto; tuttavia il primo giudice non aveva tenuto conto che l’accordo stesso era stato oggetto di disdetta da parte del datore in data 29.7.03, di modo che questi era tenuto al pagamento solo per il periodo gennaio 2002 – luglio 2003.

Proponevano ricorso per Cassazione G. e Gu. deducendo violazione degli artt. 1324, 1334 e 1335 c.c., contestando che la nota 29.7.03 costituisse valida disdetta dell’accordo.

Rispondeva la societa’ MP Mirabilia s.r.l. con controricorso e ricorso incidentale, deducendo:

1-2) violazione dell’art. 12 del ccnl commercio 1.1.99 – 31.12.02, in quanto applicato in violazione del principio tempus regi actum;

3) violazione dell’art. 1705 c.c. per carenza di rappresentanza dell’agente sindacale che aveva partecipato alla stipula dell’accordo;

4) violazione dell’art. 1362 c.c. per carente interpretazione del verbale di accordo.

Non svolgeva attivita’ difensiva il Ministero dei Beni culturali.

Il consigliere relatore depositava relazione ex art. 380 bis c.p.c., che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c. Il ricorso principale e’ inammissibile.

Essendo la sentenza impugnata pubblicata il 15.10.08, il procedimento in questione cade sotto il regime processuale del giudizio di legittimita’ introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. In particolare deve verificarsi se sia adempiuto il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., per il quale la illustrazione dei motivi di ricorso che denunziano i vizi di cui all’art. 360, nn. 1-2-3-4 deve a pena d’inammissibilita’ concludersi con la formulazione di un quesito di diritto.

Nella specie con il motivo proposto i ricorrenti principali deducono il vizio di violazione di legge in punto di erronea applicazione al caso di specie degli artt. 1324, 1334 e 1335 c.c., che concernono i requisiti di validita’ ed efficacia del recesso unilaterale dal contratto. Nonostante la complessita’ della questione di diritto sollevata, i due ricorrenti non sottopongono alla Corte alcun quesito di diritto, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c. Il ricorso incidentale e’, invece, inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c. essendo esso avviato alla notifica il 27.11.09 e risultando quindi proposto dopo la decorrenza del termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

Le spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale ed inefficace l’incidentale, condannando i ricorrenti principali in solido alle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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