Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3895 del 17/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 10, presso l’avv. Colosimo Francesca Silvia, rappresentata e difesa dall’avv. Abbate Filiberto giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 650/39/07, depositata il 18 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. D.S.A.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 650/39/07, depositata il 18 dicembre 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente per IRPEF dell’anno 1998, in relazione ad atto di cessione di azienda.

Gli intimati Ministero dell’economia e delle finanze ed Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

2. Il ricorso appare inammissibile per la totale mancanza, nei due motivi (violazione di legge e vizio di motivazione), dei requisiti prescritti, per la loro formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c., come individuati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1000,00 per onorali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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