LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6988-2008 proposto da:
FALLIMENTO N. ***** LIDO DELLE SALSARE S.R.L. (c.f. *****), in persona del Curatore Dott. M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso l’avvocato ROMEO CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L. (C.F. *****), in persona dei procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso l’avvocato GIANNI SAVERIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
CAPITALIA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 487/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la resistente, l’Avvocato M. RIVELLI, con procura (Notaio Avv. DARIA ZAPPONE di ROMA – Rep. n. 3262 del 1.02.2011 per CAPITALIA S.P.A. fusa per incorporazione in UNICREDIT S.P.A.), che ha chiesto il rigetto o inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dr. DIDONE:
il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per la manifesta inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con la sentenza impugnata (depositata in data 1.2.2007) la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato la domanda di pagamento della somma di L. 40.000.000 proposta dal Fallimento della s.r.l. Lido delle Salzare contro la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. e la s.p.a. Banca di Roma (ora s.p.a. Capitalia): la prima trattarla e la seconda negoziatrice di un assegno bancario e di un assegno circolare – entrambi non trasferibili – per il complessivo importo di L. 40.000.000 emessi da un promittente acquirente di immobile in favore della s.r.l. Lido delle Salzare in bonis e incassati da G. P. all’epoca amministratore della società prenditrice, il quale, previa girata in tale qualità aveva fatto transitare le somme riscosse sul proprio conto corrente.
La Corte di merito ha ritenuto che G.P. fosse pienamente legittimato – in quanto legale rappresentante della società – ad incassare gli assegni a questa intestati. Inoltre, la circostanza che il G. avesse distratto a fini personali il denaro incassato (ma al riguardo vi erano solo le dichiarazioni del curatore fallimentare) non poteva certamente essere ascritto a responsabilità della Banca di Roma, la quale aveva pagato a persona titolare di effettivi poteri rappresentativi della società.
2.- Contro la sentenza di appello la curatela fallimentare attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali denuncia 1) violazione o falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, artt. 43 e 86 e 2) vizio di motivazione.
Resiste con controricorso la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. (la quale eccepisce l’inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c. del primo motivo) mentre non ha svolto difese la s.p.a. CAPITALIA. 3.1.- Il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. in relazione al primo motivo è del seguente tenore: può il Giudice ritenere esenti da responsabilità la Banca negoziatrice e la Banca trattarla nell’ipotesi di pagamento di assegno, bancario e/o circolare, emesso con la clausola di non trasferibilità, a persona diversa dall’indicato beneficiario senza con ciò violare gli artt. 43 e 86, L.A.?.
Il motivo appare inammissibile perchè non risulta rispettato il principio per il quale il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
3.2.- Il secondo motivo è privo della sintesi del fatto controverso di cui all’art. 366 bis c.p.c..
In ordine alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord. , sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. sentenza, S.U., n. 16528/2008).
Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e ciò rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del decreto impugnato.
Pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per la manifesta inammissibilità”. All’odierna adunanza in camera di consiglio è comparso il solo difensore della s.p.a. Unicredit – subentrata a CAPITALIA s.p.a. – previo deposito della procura.
2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la curatela ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida per ciascuna parte resistente in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011