LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n.RG 5728 dell’anno 2010 proposto da:
Y.L.C.M. n.q. di procuratrice di Y.
M.R.E. elettivamente domiciliato in ROMA V.le Parioli 47 presso l’avv. Corti Pio con l’avv. Gibilisco Giuseppe di Varese che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto UTG di Varese – Questore di Varese intimati avverso il provvedimento in data 28.08.2009 del Giudice di Pace di Varese;
– intimati –
udito il relatore Cons. Dott. Luigi Macioce nella c.d.c. del 27/1/2011, presente il Sost. Proc. Gen. Dott. Carmelo SGROI.
RILEVA Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato le considerazioni appresso trascritte opinando nel senso:
“CHE il cittadino ***** Y.M.R.E. – espulso con decreto 10.08.2009 del Prefetto di Varese adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B – impugnò detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Varese, deducendo la invalidità del decreto espulsivo, ma il difensore di fiducia, estensore della opposizione, alla vigilia della udienza ebbe a rinunciare al mandato;
CHE il GdP di Varese con decreto 28.08.2009, preso atto della documentata rinunzia al mandato defensionale e constatata la assenza di alcuno, con ordinanza a verbale ebbe a convalidare la espulsione opposta ritenendo il decreto legittimo e fondato;
CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 23.2.2010 al quale non ha resistito l’intimato Prefetto;
CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 2.10.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;
CHE il ricorso censura da un canto l’aver il GdP provveduto in assenza di difensore e, dall’altro canto, l’essere stata adottata pronunzia con motivazione affatto inesistente;
CHE il primo rilievo, afferente la pronunzia adottata in abstentia del difensore o del suo assistito, è privo di consistenza, di contro dovendosi affermare che occorre dare seguito al principio, formulato da questa Corte in recente decisione resa in caso analogo a quello sottoposto (Cass. n. 18043/2010) e sulla base del quale deve essere affermato che, in difetto di comparizione della parte interessata alla udienza di trattazione di opposizione ad espulsione, il Giudice di Pace, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve comunque decidere nel merito il ricorso restando esclusa alcuna pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o alcuna decisione di rinvio della trattazione.
CHE il secondo rilievo, afferente la mera apparenza della motivazione data nella specie dal GdP, tautologicamente ristretta alla affermazione della “legittimità e fondatezza” del decreto espulsivo, appare cogliere pienamente nel segno;
CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto in parte qua”.
OSSERVA Il Collegio che le considerazioni e le proposte contenute in ricorso meritano piena condivisione e che pertanto devesi accogliere il secondo motivo del ricorso e cassare l’impugnato decreto perchè viziato da carenza assoluta di motivazione, essa essendosi risolta nella tautologica affermazione di legittimità della espulsione contro la quale era proposta opposizione e senza alcun pur sintetico cenno alle ragioni per le quali detta opposizione era proposta ed alle diverse ragioni per le quali esse non venivano condivise, ragioni che la assenza alla udienza del difensore non escludeva dovessero essere pur sinteticamente esposte.
Spetterà al Giudice del rinvio regolare conclusivamente anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Varese in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011