LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. RG 20406 dell’anno 2010 proposto da:
N.S. elettivamente domiciliato in ROMA presso la cancelleria della Cassazione;
– ricorrente –
avverso il provvedimento del Questore di Torino udito il relatore cons. Dott. L. Macioce nella adunanza camerale del 27/1/2011 alla presenza del P.G. dr. Carmelo SGROI.
OSSERVA Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato le considerazioni appresso trascritte opinando nel senso:
CHE è pervenuto alla cancelleria della Corte un ricorso proposto personalmente dallo straniero N.S. avverso non precisato decreto di allontanamento del Questore di Torino dallo Stato nel quale si censura l’omessa indicazione degli avvisi ad opponendum e la mancata considerazione della esigenza di cure straordinarie ed indifferibili;
CHE il ricorso formulato da soggetto privo di jus postulandi e spedito per posta senza alcuna notifica al contraddittore appare non ricevibile;
CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera dì consiglio e dichiarato inammissibile.
Il Collegio che le considerazioni sopra trascritte meritano di essere pienamente condivise, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso, proposto personalmente dallo straniero e non notificato ad alcuno. Nulla è a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011