LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10798-2010 proposto da:
O.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA SILVIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
QUESTURA DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimati –
avverso il decreto R.G. 312/10 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato l’1/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- La cittadina del ***** O.M. – trattenuta nelle more del procedimento di espulsione nel C.I.E. di Ponte Galeria – ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo – contro il decreto in data del 1.2.2010 con il quale il Giudice di pace di Roma ha convalidato, su richiesta della Questura di Roma, il suo trattenimento nel predetto Centro.
La Questura di Roma e il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese.
2.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2 e art. 14, comma 8 e art. 35 nonchè del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 31 (recte:
art. 21) e degli artt. 737 e 738 c.p.c.. Deduce che il controllo del Giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento, deve riguardare non solo la regolarità formale degli atti adottati dalle autorità di P.S. ma anche l’imputabilità della condotta violativi di legge, quale capacità di intendere e di volere e la consapevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito. Nella specie insussistenti perchè la ricorrente, mostratasi in stato di delirio, si è mostrata del tutto incapace di comprendere quanto accadeva. Deduce, ancora, che la compatibilità del trattenimento – quale misura restrittiva della libertà personale – con le condizioni mentali dello straniero deve essere oggetto di accertamento.
3.- Il ricorso appare manifestamente infondato perchè secondo la giurisprudenza consolidata della S.C., in tema di esecuzione dell’espulsione dello straniero, disciplinata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, il diritto, di cui al sesto comma della medesima disposizione, a ricorrere per cassazione avverso il decreto di convalida dell’ordine del Questore di trattenimento dello straniero stesso, presso il centro di permanenza temporanea, è limitato solo alle ragioni riguardanti i presupposti, la durata e il procedimento relativi alla misura del trattenimento nonchè a quelle poste alla base dell’altra (e successiva) misura dell’accompagnamento dello straniero alla frontiera, a mezzo della forza pubblica.
Pertanto, non sono deducibili da parte del ricorrente ragioni attinenti il provvedimento di espulsione o concernenti il rilascio del permesso di soggiorno (Sez. 1, Sentenza n. 5918 del 23/04/2002;
Sez. 1, Sentenza n. 12637 del 26/05/2006), dovendo il giudice del merito soltanto accertare l’esistenza ed efficacia del provvedimento di espulsione (Sez. 1, Sentenza n. 3268 del 14/02/2006; Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 29/02/2008), oltre agli altri presupposti del trattenimento.
Quanto alle condizioni di salute dello straniero trattenuto nei Centri di identificazione, la ricorrente si limita a denunciare la violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 21, senza però menzionare il comma 5 del citato articolo del Regolamento, secondo cui il Questore provvede all’accompagnamento presso il luogo di cura nel quale lo straniero debba essere ricoverato, essendo assicurati i servizi sanitari essenziali in forza del comma 2 della medesima disposizione. Talchè, non è ravvisabile alcuna incompatibilità del provvedimento di trattenimento con le condizioni di salute mentale dello straniero.
Tanto può essere disposto in camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge”. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano – non scalfite dal contenuto della memoria difensiva – e che conducono al rigetto del ricorso.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011