Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4309 del 22/02/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 271/2007/47 depositata il 4/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 12/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ZENO Immacolata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da V.L. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento del ricorso del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, proposto dal contribuente per l’esecuzione della sentenza della CTP di Roma 482/47/05.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTP avrebbe illegittimamente integrato il giudicato.

La censura è fondata alla luce del principio secondo cui (Sez. 5^, Sentenza n. 23374 del 30/10/2006) nel processo di ottemperanza può solo essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione, chiarendosene il reale significato, in base alle risultanze probatorie offerte, esercitando tale potere entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definito col giudicato da ottemperare.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472