LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.D.C. Trasporti s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Nibby 7, presso lo studio Avagliano rapp.to e difeso dall’avv. MADONNA Italo, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 151/2007/23 depositata il 5/10/07;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 12/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ZENO Immacolata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da A.D.C. Trasporti s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Società contro la sentenza della CTP di Caserta n. 627/10/2005 che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** recupero credito imposta anni 2002-2003. Il ricorso proposto si articola in due motivi.
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità per intervenuta carenza di interesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria del 28/1272010 la ricorrente ha fatto presente il sopravvenuto annullamento della pretesa impositiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Consegue da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011