Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4317 del 22/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12540/2009 proposto da:

D.M.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato SOLDANO Sansone, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2008 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 5.5.08, depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/01/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Soldano Sansone che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“In controversia relativa a revoca del credito d’imposta per investimenti in zona disagiata, la C.T.R. ha parzialmente accolto, quanto alla rideterminazione del credito d’imposta spettante per il 2002, l’appello dell’Ufficio, ritenendo non provato l’avvio dell’investimento in epoca anteriore all’8 luglio 2002, data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002.

Il contribuente ricorre con unico, articolato motivo; l’Agenzia resiste con controricorso.

Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto manca la prescritta formulazione del quesito di diritto, dovendosi ribadire che è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto nei ricorsi per i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4; non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. S.U. n. 23732/07).

Si propone la trattazione in Camera di consiglio con dichiarazione d’inammissibilità del ricorso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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