LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
B.C.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 170/2008/08 depositava il 29/12/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico.
FATTO E DIRITTO
La controversia promossa da B.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Genova n. 343/10/2007 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 1998.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/1/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Il ricorso è inammissibile stante la mancata produzione, da parte della ricorrente, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione al B., alla Via Macaggi, in data 12/5/09, a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., all’esito della mancata notifica alla Via Fieschi (v. SS.UU. Sentenza n. 627 de/ 14/01/2008).
P.Q.M.
la Corte, dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011