Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4342 del 22/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in personal del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura Comunale, rapp.to e difeso dall’avv. RAIMONDO Angela e Federica Guglielmi, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Pes s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al Corso V. Emanuele II, 187, presso lo studio dell’avv. Antonella Licata e Massimo Giordano, rapp.to e difeso dall’avv. DI TONNO Claudio, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 57/2008/36 depositata il 20/6/08;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da PES s.r.l. contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 132/13/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso 10 avvisi di accertamento Pubblicità 2001.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in due motivi. Resiste con controricorso la PES s.r.l.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/1/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto fondata la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento.

La censura è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U., Sentenza n. 10313 del 05/05/2006).

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 23 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto non applicabili le sanzioni nonostante gli impianti pubblicitari non fossero stati oggetto di autodenunzia.

La censura è inammissibile in quanto correlata ad un accertamento di fatto – mancata autodenuncia degli impianti – la cui sussistenza è stata esclusa della CTR. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della PES s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Pes s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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