Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4425 del 23/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8682/2010 proposto da:

P.A.A.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa se medesima;

– ricorrente –

contro

T.T., T.N., T.M.G.

A.;

– intimati –

avverso il decreto R.G. 1257/09 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 4/2/10, depositata il 06/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

che con decreto del 6 febbraio 2010 la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibi-le il reclamo proposto dall’avv. A. P.A.M. avverso il provvedimento del 26 ottobre 2009, con cui il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla stessa avv. P., ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29, per ottenere la liquidazione dei compensi che assumeva esserle dovuti da T.T. ed altri, per attività professionali svolte in loro rappresentanza e difesa in un giudizio civile;

contro il provvedimento di secondo grado l’avv. P.A. A.M. ha proposto ricorso per cassazione;

gli intimati non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità;

nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è stata prospettata la possibilità che il giudizio venga definito con pronuncia di inammissibilità;

la ricorrente non si è avvalsa delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

il Pubblico Ministero è comparso in camera di consiglio, senza nulla osservare.

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per diverse concorrenti ragioni, ognuna peraltro decisiva ed assorbente: – dalle ricerche compiute dalla cancelleria di questa Corte risulta che l’avv. P.A.A.M., la quale ha presentato il ricorso per cassazione “in proprio”, non è iscritta nell’albo dei professionisti legali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori; – nel giudizio a quo T.T. e i suoi consorti in lite erano stati rappresentati e difesi dall’avv. Giulio Tarsitano e avevano eletto domicilio presso l’avv. Brunella Candreva, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato personalmente ai destinatari dell’atto nei luoghi di loro residenza;

– alla notificazione ha provveduto l’ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Cosenza, incompetente per territorio; – delle due rationes decidendo. poste a fondamento della decisione della Corte d’appello una soltanto ha formato oggetto di censure da parte della ricorrente;

non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensive.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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