LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.R., in qualità di erede di L.C., rappresentato e difeso dall’avv. ARMANI Ruggero, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Milano in corso Buenos Aires n. 79;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 65/46/06, depositata l’8 novembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” L.C., socio con una quota del 10% della s.a.s. Oleoteca di Losito Carlo & C., impugnò l’avviso di accertamento in rettifica ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 con il quale erano stati ripresi a tassazione i maggiori redditi di partecipazione a seguito dell’accertamento a carico della società, nei riguardi della quale erano stati rilevati costi indeducibili riferiti ad operazioni inesistenti. Il ricorso fu respinto in primo grado.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 65/46/06, depositata l’8 novembre 2006, preso atto che il giudizio proposto dalla s.a.s. Oleoteca era stato definito con il rigetto dell’appello di quest’ultima, “considerato il rapporto di connessione/dipendenza tra i due atti impositivi”, di tal che “la controversia in atto non può non avere una conclusione identica a quella della società, trattandosi di compartecipazione al reddito di quella, confermato dall’anzidetta sentenza”, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente e quindi riassunto dall’erede L. R..
Nei confronti della decisione L.R. propone ricorso per cassazione.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 654 c.p.p. in relazione all’art. 36 del decreto del contenzioso tributario, emessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”; con il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.; del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75;
della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.
Il motivi del ricorso, diretti a denunciare vizi di violazione di norme di diritto, sono inammissibili, in quanto non corredati della formulazione del quesito prescritta dall’art. 366 bis cod. proc civ..
I profili dei motivi con i quali si denuncia vizio di motivazione sono, del pari, non conformi a quanto prescritto dal codice di rito, ove si consideri che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., sezioni unite, 1 ottobre 2007, n. 20603;
Cass. n. 8897 del 2008).
In conclusione, si ritiene che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 ivi compresi Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011