Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4761 del 25/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

M.A., I.G., M.P., B.

L. e R.P., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Foro Traiano I/A, presso lo studio Satta & Associati, rappresentati e difesi dagli avvocati SATTA Filippo, Anna Romano e Aldo Marchetti per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

SEAP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico 7, presso lo studio Tedeschini, rappresentata e difesa dagli avvocati TEDESCHINI Federico e Pierpaolo Salvatore Pugliano per procura in atti;

– controricorrente –

e G.L., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico 7, presso lo studio Tedeschini, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano per procura in atti;

– controricorrente –

e COMUNE DI PIEVE TORINA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico 7, presso lo studio Tedeschini, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 82/2010, in data 5 marzo 2010, nel procedimento n. 1253/2009 R.G.;

uditi, per i ricorrenti, l’avv. Anna Romano, e, per i controricorrenti, l’avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa ZENO Immacolata, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò.

FATTO E DIRITTO

La Corte a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, rilevato che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, e che i controricorrenti hanno depositato memoria;

ritenuto che non ricorrono nella specie le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e che pertanto la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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