LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.M.G.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 37/14/07, depositata il 23 aprile 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 37/14/07, depositata il 23 aprile 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto il diritto di C. M.G., psicologa, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 e 1999: in particolare, il giudice a quo ha affermato che “la contribuente ha dimostrato di aver svolto la sua attività professionale senza dipendenti e/o collaboratori e con scarsi mezzi strumentali”.
La contribuente, pur dopo il rituale rinnovo della notifica disposto dalla Corte, non si è costituita.
2. Il ricorso, con il cui unico motivo si denuncia l’insufficienza della motivazione sul punto della insussistenza di autonoma organizzazione, appare inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non vengono riportati testualmente nel ricorso i passaggi dell’appello dell’Ufficio nei quali sarebbe stata evidenziata l’esistenza di costi per beni strumentali e di altre spese inerenti alla produzione del reddito.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, aggiungendo, comunque, che gli elementi che sarebbero stati addotti dall’Ufficio nel ricorso in appello appaiono di per sè non decisivi al fine di poter ritenere incongrua la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito di insussistenza di autonoma organizzazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011