Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5280 del 04/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE” PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ JARDIN DES MODES SAS DI FUNARO LELLO in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell’avvocato ATTOLICO LORENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2006 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 14.2.06, depositata il 29/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. BASILE Tommaso.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Roma nei confronti di Jardin des modes di Funaro Lello s.a.s.. Ha motivato la decisione ritenendo insufficienti gli elementi presuntivi posti a fondamento di un accertamento IRPEF ed IVA 1997, attesa la riconosciuta regolarità della contabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, si è costituita con controricorso la società contribuente.

Preliminarmente si deve osservare che nei giudizio di primo e secondo grado, avente per oggetto la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di persone, è stato parte soltanto la società, mentre, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14815 del 2008 , l’unitarietà dell’accertamento del reddito della società e dei soci postulava la partecipazione anche dei soci al giudizio. Ne consegue che il giudizio, che si è celebrato senza la partecipazione dei soci, è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., nullità rilevabile di ufficio e che la causa andrà rinviata a sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, al giudice di primo grado perchè provveda alla integrazione del contraddittorio.

Ogni altra questione resta assorbita”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della nullità dell’intero giudizio e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;

in ordine alle spese la novità della giurisprudenza consiglia di compensarle per l’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTP di Roma, compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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