Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5284 del 04/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SRL SI SOLUZIONI INFORMATICHE in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio dell’avvocato DE’ FRANCESCO SALVATORE, rappresentata e difesa dall’avvocato GRECO UGO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2006 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 12.10.06, depositata il 13/10/2006;

udita la relazione cella causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Napoli nei confronti di S.I. Soluzioni Informatiche s.r.l. confermando l’annullamento di un avviso di accertamento per IRPEF ed ILOR 1996.

Ha motivato la decisione ritenendo che spettando ex lege l’agevolazione decennale la contribuente non aveva l’onere di impugnare l’atto di diniego che era irrilevante.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, la societa’ si e’ costituita con controricorso.

Con il primo motivo, formulando idoneo quesito, l’Agenzia prospetta che la mancata impugnazione dell’atto di diniego dell’agevolazione preclude alla contribuente il diritto alla agevolazione medesima.

Il motivo e’ fondato. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 7339/08 che: “In tema di agevolazioni tributarie, la mancata indicazione del termine per il ricorso e dell’Autorita’ alla quale ricorrere non esonera il contribuente dall’impugnazione dell’atto con cui l’Amministrazione finanziaria abbia negato la spettanza di un beneficio (nella specie, l’esenzione decennale dall’ILOR prevista dalla L. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8 per le imprese operanti nelle zone depresse dell’Italia settentrionale e centrale), incidendo al piu’ sulla decorrenza del relativo termine, ne’ giustifica la disapplicazione dell’atto in via incidentale da parte del giudice tributario, trattandosi di uno specifico provvedimento “ad personam” che rientra nella categoria degli atti di accertamento suscettibili di autonoma impugnazione (in passato, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, oggi ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19), la cui omissione impedisce al contribuente di invocare successivamente la spettanza dell’agevolazione”.

Il secondo motivo, che contesta la spettanza dell’agevolazione, e’ assorbito.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le incertezze della giurisprudenza di merito consigliano di compensare le spese di quella fase, le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1000,00 per onorario oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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