LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 57/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAGLIARI del 18/12/06, depositata il 18/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Sardegna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari nei confronti di L.L.. Ha motivato la decisione ritenendo la L. n. 289 del 2002, art. 62 non si applicasse agli anni sino al 2002 compreso. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si e’ costituito. Con il terzo motivo, deducendo violazione di legge e formulando idoneo quesito, l’Agenzia delle Entrate contesta che la lettera dell’art. 62 citato non si applicasse ai benefici in corso di godimento. Il motivo e’ fondato. Come risulta dall’art. 62, comma 1, lett. a) l’obbligo di comunicazione mediante il modulo CVS si applicava proprio ai soggetti che avevano gia’ conseguito nel 2002 il beneficio. Questa interpretazione e’ stata condivisa, risolvendo diverse questioni, da questa Corte con ordinanza n. 8254/2009 e dalla Corte cost., con ordinanza n. 124/2006. Gli altri motivi sono assorbiti”.
Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le incertezze della giurisprudenza di merito consigliano di compensare le spese di quella fase, le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 800,00 per onorario oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011