LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.E., rappresentata e difesa dall’avv. Romanelli Francesco;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. 62, n. 101, del 16 settembre 2008;
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
FATTO E DIRITTO
Rilevato:
– che, come da certificazione di Cancelleria, il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1;
considerato:
– che, pertanto, il ricorso va (prioritariamente: v. Cass. 1104/06) dichiarato improcedibile, nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;
che, per la soccombenza, la contribuente va condannata alla refusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile; condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011