Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5293 del 04/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.E., rappresentata e difesa dall’avv. Romanelli Francesco;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. 62, n. 101, del 16 settembre 2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

– che, come da certificazione di Cancelleria, il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1;

considerato:

– che, pertanto, il ricorso va (prioritariamente: v. Cass. 1104/06) dichiarato improcedibile, nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;

che, per la soccombenza, la contribuente va condannata alla refusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile; condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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