LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EDIL FUTURA soc. coop. a r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11/07/08, depositata il 22 gennaio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11/07/08, depositata il 22 gennaio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata la nullita’ per difetto di motivazione, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 2 bis, dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti della Edil Futura s.c. a r.l. in relazione ad atto di compravendita di terreno stipulato nel 2002.
La contribuente non si e’ costituita.
2. I due motivi di ricorso, con i quali si denuncia, rispettivamente, l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione in ordine alla congruita’ del valore accertato, appaiono manifestamente infondati, essendo evidente che la affermata nullita’ dell’avviso di rettifica per difetto di motivazione preclude l’esame del merito della pretesa tributaria in esso contenuta.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011