LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
N.N.G.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 434/01/07, depositata il 23 gennaio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 434/01/07, depositata il 23 gennaio 2008, con la quale, accogliendo l’appello di N.N.G., e’ stata affermata l’illegittimita’ dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificato alla contribuente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza sul prodromico avviso di accertamento: cio’, ad avviso del giudice a quo, per il fatto che tale sentenza era affetta da nullita’ per l’omesso invio alla contribuente dell’avviso di trattazione della causa.
La contribuente non si e’ costituita.
2. Appare manifestamente fondato l’ultimo motivo di ricorso – con assorbimento di ogni altra censura -, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31, 37 e art. 38, comma 3, nonche’ degli artt. 161, 324 e 327 c.p.c., in applicazione del consolidato principio secondo il quale, nel processo tributario, la nullita’ derivante dall’omessa od irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza puo’ essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; in mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato, e la nullita’ di essa non puo’ essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall’erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato (da ult., Cass. n. 5454 del 2008; cfr., anche, Cass. n. 5356 del 2006).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
che, mentre sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si e’ formata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, l’intimata va condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
PQM
LA CORTE accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011