Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5303 del 04/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 68, presso l’avv. D’Aloe Giovanni, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE di UDINE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via B. Tortolini n. 34, presso l’avv. Paletti Nicolo’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Giangiacomo Martinuzzi, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 46/07/09, depositata il 27 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il ricorso, proposto da T.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 46/07/09, depositata il 27 marzo 2009, in tema di ICIAP, appare inammissibile, in quanto proposto mediante consegna diretta dell’atto al Comune intimato, laddove, in tema di contenzioso tributario, la possibilita’, concessa al ricorrente ed all’appellante dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20, 22 e 53 di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena d’inammissibilita’, rilevabile d’ufficio (Cass. nn. 17955 del 2004, 19577 del 2006, 12982 del 2007).

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria, non potendo, in particolare, ritenersi sanata una notifica da ritenere inesistente e non nulla: cfr. Cass. n. 17955 del 2004, citata nella relazione), e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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