Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5344 del 04/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25524/2007 proposto da:

L.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE CAROLIS UGO 101, presso lo studio dell’avvocato FRANCUCCI Fulvio, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2006 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 26.5.06, depositata l’11/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate confronti di L. W. confermando un avviso di rettifica IVA 1995. Ha motivato la decisione ritenendo corretto formalmente l’accertamento di maggiori ricavi per una maggiore percentuale di ricarico.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo il contribuente, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con l’unico motivo il L. deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Il ricorso sembra inammissibile per la mancanza del quesito di diritto prescritto dal l’art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006. Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che: “E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite: considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro mille di onorario oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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