LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, ricorrente che non ha depositato ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE;
– intimato –
avverso il provvedimento del CONSIGLIO DI STATO n. 1979 del 30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.
OSSERVA Il Collegio che il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 15.12.2010 nella quale ha formulato considerazioni nel senso:
“CHE C.A. chiese la riliquidazione dell’i.f.r. e l’adeguamento della pensione, in relazione agli anni effettivamente lavorati, riliquidazione che gli venne negata, nelle differenti sedi, sia dalla ASL adita in sede di ricorso gerarchico, sia dalla Corte dei Conti, Propose quindi duplice ricorso al Capo dello Stato che, con decreto 21.6.2010, dichiarò irricevibili per tardività le istanze in questione perchè (come da parere 26.1.2010 dei CdS) proposte in violazione del termine di cui al D.P.R. n. 1191 del 1971, art. 9.
CHE il C. propone a questa Corte (e, per classificazione “analogica” ex art. 362 c.p.c., se ne è operata la destinazione alle S.U.) istanza o ricorso di rimessione in termini sul rilievo che in materia sarebbe intervenuto un mutamento della giurisprudenza della Cassazione tale da giustificare la tardività;
CHE l’istanza, priva di contenuto impugnatorio, è inammissibile perchè:
1) proposta personalmente dal C.;
2) afferente un decreto privo di contenuto decisorio giurisdizionale (S.U. 734/2005 e Cass. 21567/2006 – 8618/2007);
3) invocante un mutamento di giurisprudenza di questa Corte che non viene neanche citato e che certo non potrebbe aver riguardato i termini di cui al D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 9, sì che l’invocazione di Cass. 14627/10 appare un fuor d’opera;
CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile”.
L’interessato – ricevuta copia notificata della relazione e dei decreto di fissazione della udienza in C.d.c. – ha depositato nota o memoria 21.1.2011 nella quale reitera la sua richiesta di rimessione nei termini, a sanatoria della tardività ravvisata dal D.P.R. 21 giugno 2010. Il Collegio non può che condividere i rilievi di evidente inammissibilità di un ricorso, proposto personalmente dal C., senza alcuna notificazione ed m difetto di impugnabilità del provvedimento del quale si lamenta la ingiustizia. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, 15 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011