LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22903/2009 proposto da:
P.A.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI Angelo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCHI GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UNICREDITO GESTIONE CREDITO SPA, P.M. *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 373/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del 30/07/08, depositata il 17/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Colucci A., difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che aderisce alla relazione.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè i due motivi sui quali si fonda deducenti rispettivamente violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 274 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – non si concludono con la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile al ricorso ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, nonostante la sua abrogazione da parte di detta legge.
E’ poi appena il caso di precisare che la Corte ha già ritenuto soggetto al quesito di diritto il motivo deduccnte violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. (ord.) n. 4329 del 2009; (ord.)n. 1310 del 2010)”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè i due motivi sui quali si fonda deducenti rispettivamente violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 274 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – non si concludono con la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile al ricorso ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, nonostante la sua abrogazione da parte di detta legge.
E’ poi appena il caso di precisare che la Corte ha già ritenuto soggetto al quesito di diritto il motivo deduccnte violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. (ord.) n. 4329 del 2009; (ord.)n. 1310 del 2010)”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011