LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8015/2010 proposto da:
D.C.G., nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Residence Margherita s.a.s., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato DE FAZIO GIANLUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato BALESTRI Alberto, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ADANI Rossella, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5008/2009 del TRIBUNALE di MODENA, SEZIONE DISTACCATA di PAVULLO, depositata il 05/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. La Residence Margherita s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 5 febbraio 2009, con la quale il Tribunale di Modena, Sezione Distaccata di Pavullo, ha rigettato l’opposizione da essa proposta avverso un precetto intimatole da B.D..
Al ricorso ha resistito la B. con controricorso.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto tardivamente, come, del resto, eccepito dalla resistente.
Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva (in parte concernente opposizione agli atti esecutivi, in parte opposizione all’esecuzione), non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista della ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione il 17 marzo 2010, cioè quando l’anno solare da quella pubblicazione era ormai decorso.
E’ appena il caso di rilevare che, per quanto attiene al profilo relativo all’opposizione all’esecuzione, nell’ambito del quale era compresa la deduzione di un controcredito della ricorrente in parziale compensazione di quello avversario oggetto del precetto, il ricorso non prospetta alcun motivo, investendo i due motivi su cui si fonda esclusivamente i profili attinenti all’opposizione agli atti.
In ogni caso, se il ricorso avesse investito anche i profili di opposizione all’esecuzione o se si ritenesse che il regime della sospensione avesse dovuto essere unitario, la tardività del ricorso non cesserebbe di sussistere, giusta il principio enunciato da questa Corte nel senso che “quando nel giudizio di opposizione all’esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all’esecuzione (Cass. (ord.) n. 5396 del 2009)”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011