Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.5467 del 08/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

G.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati ANGELOTTI Laura e Benito Panariti, elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio del secondo;

– ricorrente –

contro

Q.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli Avvocati TURINI Sandro e Giorgio Vasi, elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna n. 29, presso lo studio del secondo;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

G.F., G.I.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 134/08, depositata in data 28 gennaio 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la resistente, l’Avvocato Giorgio Vasi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato.

RITENUTO IN FATTO

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la seguente relazione, depositata il 6 agosto 2010:

” G.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna depositata il 28 gennaio 2009, con la quale è stato rigettato l’appello dallo stesso proposto, con atto notificato a Q.A., G.F. e G.I., per la riforma della sentenza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato la sua domanda di nullità del testamento olografo di G.P., pubblicato in data 28 aprile 1998.

Ha resistito, con controricorso, Q.A..

Il ricorso è stato notificato a G.F. e a G.I., già contumaci in appello, a mezzo del servizio postale. In atti risulta depositato l’avviso di ricevimento della notificazione effettuata a G.I. e non anche quello della notifica relativa all’altro intimato.

Si deve pertanto disporre la fissazione del ricorso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 2, affinchè il ricorrente depositi l’avviso di ricevimento mancante o per disporre, in difetto, la rinnovazione della notificazione”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente ha depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a G.F.;

che la causa può quindi essere rinviata a nuovo ruolo, disponendosi la trattazione del ricorso in pubblica udienza, presso la sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione del ricorso presso la sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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