Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5502 del 08/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA SPA ***** – Gruppo Equitalia SpA, Concessionario per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Lecce in persona del suo legale rappresentante – Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. GRECO GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA ADELCHI SPA ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CADORNA 29, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI GABRIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSO GABRIELE, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 63/09 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 21/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il resistente l’Avvocato Lelio Maritato che ha chiesto il rigetto del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

1. con ordinanza del 21.1.2010 il Tribunale di Lecce, accogliendo il reclamo avverso un provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. su ricorso avanzato dalla Nuova Adelchi spa, ha ordinato la cancellazione dell’ipoteca iscritta dall’Equitalia spa su beni della Societa’ ricorrente in forza di cartella esattoriale impugnata e della quale era stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva, ritenendo che l’iscrizione ipotecaria si inserisce nel processo di esecuzione e che era stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella esattoriale tempestivamente opposta;

2. avverso il suddetto provvedimento l’Equitalia spa – Gruppo Equitalia spa ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., denunciando l’abnormita’ dell’ordinanza impugnata, la violazione dell’art. 2884 c.c. e la nullita’ del provvedimento; la Nuova Adelchi spa ha resistito con controricorso, eccependo altresi’ l’inammissibilita’ del ricorso; l’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, ha depositato procura e il difensore e’ stato sentito in camera di consiglio; a seguito di relazione, la causa e’ stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

3. risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, l’orientamento ermeneutico secondo cui il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e’ proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioe’ siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale; donde l’inammissibilita’ dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dai tribunale in sede di reclamo avverso provvedimento di natura cautelare o possessoria, giacche’ trattasi di decisione a carattere strumentale ed interinale operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale; detta inammissibilita’ del ricorso straordinario per cassazione deve essere affermata anche quando si deduca la “abnormita’” del provvedimento medesimo, perche’ recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 1245/2004; 4915/2006; 27187/2007; 27537/2008; Cass., nn. 1992/11770; 1332/2006; 10069/2010); cio’, come e’ stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 27187/2007, cit), anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e – bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005; deve pertanto ritenersi ormai definitivamente superato il contrario orientamento richiamato dalla ricorrente (cfr, Cass., n. 251/1986);

4. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida, quanto alla Nuova Adelchi spa in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per onorari, e, quanto all’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, il tutto oltre agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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