Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5503 del 08/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, rappresentata e difesa dall’avvocato TARSITANO GIULIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1167/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 15.10.09, depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Lelio Maritato (per delega avv. Clementina Pulli) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Atteso che e’ stata depositata relazione dei seguente contenuto:

1. con sentenza del 15.10 – 3.11.2009 la Corte d’Appello di Catanzaro, accogliendo il gravame proposto dall’Inps, ha rigettato la domanda di B.G. diretta al riconoscimento dell’assegno mensile di invalidita’, rilevando la tempestivita’ del ricorso e la sussistenza di una causa di incompatibilita’ all’ottenimento del beneficio (godimento di assegno di invalidita’ Inps);

2. B.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; l’Inps ha resistito con controricorso;

3. con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata all’Inps presso la sua sede in *****, non fosse idonea a far decorrere il termine breve di prescrizione;

il motivo e’ manifestamente infondato poiche’, essendosi l’Inps difeso in prime cure con il patrocinio di un avvocato iscritto all’albo speciale, la notifica, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, avrebbe dovuto essere effettuata, come rilevato dalla Corte territoriale, al difensore e non gia’ all’Ente (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 220/2007; Cass., nn. 5421/1997; 12523/1998;

78/1999; 5589/2001; 17790/2003; 10026/2010);

4. con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 345 c.p.c. deduce che inammissibilmente l’Inps avrebbe sollevato, soltanto in grado di appello, l’eccezione relativa al possesso di altra prestazione previdenziale incompatibile con il beneficio richiesto, con cio’ mutando i fatti costitutivi del diritto ed ampliando il tema d’indagine;

il motivo e’ manifestamente infondato, poiche’ la mancata fruizione di pensioni dirette di invalidita’ a carico dell’assicurazione generale obbligatoria costituisce, giusta la previsione di incompatibilita’ dettata dal D.L. n. 791 del 1981, art. 9 convertito in L. n. 54 del 1982, requisito costitutivo del diritto ai beneficio assistenziale e, come tale, appartiene ab origine al thema decidendi.

5. con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c., comma 2, e art. 437 c.p.c., comma 2, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto provato il possesso della pensione incompatibile sulla base di prove documentali portate dall’Istituto solo in grado di appello;

il motivo e’ manifestamente infondato poiche’: a) inerendo ad un requisito costitutivo del diritto azionato, sarebbe stato onere della parte istante allegare specificamente fin dal ricorso introduttivo e, in caso di contestazione, provare, la mancata fruizione di prestazioni incompatibili; b) la Corte territoriale, stante l’appartenenza della circostanza fattuale all’ambito dei requisiti costitutivi del diritto azionato, ha fatto implicita, ma inequivoca applicazione del disposto dell’art. 437 c.p.c., comma 2, che consente l’ammissione in grado di appello dei nuovi mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione;

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso va rigettato, con esonero della parte soccombente dalle spese ai sensi dell’art. 152 c.p.c. nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente controversia.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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