Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.6389 del 21/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8127-2009 proposto da:

B.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98G, il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6522/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 19/09/07, depositata il 07/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione a cartella di pagamento, qualificata dal giudice di merito come opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, sentenza dunque appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b) – dell’art. 23, u.c., L. cit..

Il ricorso si rivela dunque inammissibile …”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza provvedimenti sulle spese processuali in mancanza di difese di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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