LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura Comunale, rapp.to e difeso dall’avv. Angela Raimondo e Federica Guglielmi, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
SA.CE.FE. s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Cimarosa 13, presso lo studio dell’avv. Troiani Marcello, dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 367/2007/05 depositata il 28/2/08;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Sacefe s.r.l. contro il Comune di Roma e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Roma n. 155/46/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento *****. Il ricorso proposto dal Comune si articola in due motivi. Resiste con controricorso la SACEFE. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/2/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per mancata spedizione della raccomandata di cui all’art. 139 c.p.c., comma 3 riconoscendosi effetto sanante ex tunc alla costituzione della SACEFE. Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il dirigente pro tempore della U.O. Entrate Fiscali non avesse il potere di rappresentanza del Comune. La censura e’ fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5., sent. 6807 del 20/03/2009; Sentenza n. 14637 del 22/06/2007), secondo cui in tema di contenzioso tributario, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3 sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti e’ preposto il ricorso, puo’ stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre l’art. 3 bis, comma 2 citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
PQM
LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011