LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Itec Impianti di Santese V e C. s.n.c.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 477/06/22 depositata ili 6/4/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Itec Impianti di Santese V e C. s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Lecce n. 168/4/1997 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione n. ***** Registro Fabbricati.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attivita’ difensiva hanno svolto gli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/2/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente assume la falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 57. La CTR avrebbe erroneamente escluso l’applicabilita’ del disposto dell’art. 57, comma 2, cit. all’accertamento in questione.
La censura e’ fondata alla luce del principio secondo cui In tema di imposta di registro, qualora il contribuente abbia manifestato la volonta’ di avvalersi del criterio di valutazione automatica previsto dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, la maggiore imposta liquidata dall’Ufficio a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ha natura d’imposta complementare, dal momento che la sua determinazione non ha luogo sulla base di elementi desunti dall’atto o comunque indicati dalle parti, ma richiede un’attivita’ ulteriore dell’Amministrazione, avente rilevanza non meramente interna, in quanto produttiva di atti autonomamente impugnabili: ne consegue che, anche in tale ipotesi, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76 ai fini della notifica dell’avviso di liquidazione e’ soggetto alla sospensione di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, comma 2, avente portata generale, ed applicabile anche ai rapporti sorti successivamente alla scadenza dei termini di cui all’art. 53 della medesima legge, per i quali il contribuente non poteva piu’ avvalersi della definizione agevolata (Sez. 5, Sentenza n. 7177 del 23/03/2007).
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011