Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6419 del 21/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Itec Impianti di Santese V e C. s.n.c., M.G., P.

P., S.V., e D.L.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 476/06/22 depositata il 16/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Itec Impianti di Santese V e C. s.n.c., M.G., P.P., S.V., e D. L. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Lecce n. 208/7/1997 che aveva respinto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione n. ***** Registro Fabbricati.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva hanno svolto gli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/2/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 e della L. n. 413 del 1991, art. 57.

La CTR avrebbe erroneamente applicato il termine di decadenza biennale anziche’ quello triennale.

La censura e’ fondata. Questa corte ha ripetutamente affermato (v. Cass. 26/1/2006 n. 1606; nn. 9601/05, 9052/05, 13.856/04, 10.192/04, 10.192/03) che, in tema di imposta di registro ed invim, la liquidazione delle maggior somme dovute, a seguito della valutazione automatica dell’imponi’bile richiesta dal contribuente D.L. n. 70 del 1988, ex art. 12 mentre e’ sottratta al termine di decadenza biennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, (esclusivamente riferibile all’ipotesi di accertamento dell’imponibile in base al valore venale del bene D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 1,) e’ assoggettata al termine decadenziale di tre anni, stabilito in via generale dal medesimo art. 76, comma 2.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52. La CTR avrebbe indebitamente espresso una valutazione sul valore dell’immobile.

La censura e’ fondata. Nel giudizio instaurato nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate (o del locale Ufficio dell’imposta) – a seguito della notifica di avviso di liquidazione che trovi quale presupposto un atto di classamento (precedentemente non notificato) – l’impugnativa dell’atto di classamento non puo’ avere ingresso nemmeno in prospettiva di delibazione meramente incidentale, al limitato scopo di valutare la legittimita’ dell’avviso di liquidazione (Sentenza n. 15449 del 11/06/2008 ; Cass. 22/3/2006 n. 6386).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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