LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.P.R., elett.te dom.ta in Roma, alla piazza della Liberta’ 20, presso lo studio dell’avv. Manfredonia Pierluigi, dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 481/22/07 depositata il 16/5/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da P.P.R. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Brindisi n. 35/2/93 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** Irpef Ilor 1984. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/2/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affermata la inammissibilita’ del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia che non e’ stato parte nel precedente grado di giudizio.
Nel merito con primo e secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. e del D.P.R. n. 00/73, art. 38.
Le censure sono inammissibili in quanto i relativi quesiti di diritto sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Con terzo motivo la ricorrente assume la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La decisione sarebbe contraddittoria avendo posto a base del ragionamento un fatto non provato.
La censura e’ infondata. Le ragioni poste a fondamento della decisione non risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioe’ l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia, rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011