LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.M.A., elett.te dom.ta in Roma, alla via Berengario n. 10, presso lo studio dell’avv. Paola Cecchetti, rapp.to e difeso dall’avv. Martini Domenico, giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 194/2008/40 depositata il 4/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da F.M.A. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** Registro INVIM. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/2/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso , compensando tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011