LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Milano, con ordinanza n. R.G. 75672/06, depositata il 29.11.07, nel procedimento pendente fra:
D.S.R.;
COMUNE DI MILANO, ESATRI SPA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Milano con sentenza 7 marzo 2006 rilevava che il 9 maggio 2005 D.S.R. aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. *****, emessa dalla s.p.a. Esatri, per la riscossione dell’importo di sanzioni amministrative relative a 124 verbali di accertamento, per violazioni del codice della strada, commesse negli anni 1998-1999.
Il giudice di pace – ritenuto che dovesse operare, ai fini della competenza per valore, il criterio del cumulo previsto dall’art. 10 c.p.c., comma 2 – si dichiarava incompetente, in favore del tribunale di Milano. Rilevava che le sanzioni irrogate dal comune ambrosiano ammontavano a circa 24.000,00 Euro, importo superiore al limite massimo di competenza previsto per il giudice di pace.
D.S. riassumeva la causa davanti al tribunale di Milano, che, con ordinanza del ventinove novembre 2007, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza. In motivazione ha contestato l’assunto del giudice rimettente, ravvisando la competenza funzionale del giudice di pace, con esclusione dell’applicabilità del cumulo ex art. 10 c.p.c..
Attivata la procedura in Camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 3 ottobre 2008, questa Corte ha disposto l’acquisizione di atti mancanti nel fascicolo trasmessole.
Sono stati pertanto acquisiti la sentenza del giudice di pace e la prova della comunicazione alle parti dell’ordinanza del tribunale di Milano. Le parti non si sono costituite nel presente procedimento.
E’ stata redatta e comunicata nuova relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c., e rifissata adunanza camerale.
L’istanza, come rilevato dal Consigliere relatore nella relazione preliminare, è fondata.
E’ stato rilevato che Cass. 15694/05 ha già avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l’inciso “qualunque ne sia il valore”, presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell’art. 7 cod. proc. civ., comma 2, atteso che l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Ha inoltre conseguentemente ritenuto che l’art. 104 cod. proc. civ., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo all’art. 10 cod. proc. civ., comma 2, alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio (Cass., Sez. 1^, 16 dicembre 1996, n. 11212;
Cass., Sez. 2^, 23 agosto 2002, n. 12459; Cass., Sez. 2^, 24 settembre 2007, n. 19598);
Anche il collegio pertanto ritiene che è in errore il giudice di pace che neghi la propria competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più1 atti di contestazione di violazioni del codice della strada, attribuita alla sua competenza per materia, in ragione del cumulo del valore.
Questa Sezione ha confermato tale orientamento interpretativo in altro precedente – Cass 3506 del 2010 – relativo alle stesse parti, sorto a seguito di conflitto tra il tribunale di Brescia e il tribunale di Milano in relazione ad altra cartella esattoriale. Lo ha da ultimo ribadito in Cass. 10412/10.
Ne consegue che la competenza sulla opposizione instaurata dal D. S. deve essere attribuita al giudice di pace di Milano.
Sulle spese del giudizio di cassazione dovrà provvedere il giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza e dichiara la competenza del Giudice di pace di Milano; Concede termine massimo di legge per la riassunzione. Rimette la pronuncia sulle spese al giudice del merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011