LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.V. *****, S.F.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAVIENSI (Studio Cipollone), rappresentati e difesi dall’avvocato CASSOTTA GIORGIO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 39/2008 del GIUDICE DI PACE di VENOSA del 14.3.08, depositata il 31/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
PREMESSO IN FATTO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Viene impugnata sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità per ragioni di valore: sentenza dunque appellabile a seguito della modifica – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1 e qui applicabile ratione temporis – dell’art. 339 c.p.c., ultimo comma.
Il ricorso è dunque inammissibile …”;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato dei ricorrenti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide le considerazioni di cui alla predetta relazione (richiamate, quanto alla definizione della categoria delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità per ragioni di valore, Cass. Sez. Un. 9493/1998 e successive conformi);
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011