LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GRETA ZOGRAFAKI, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTAUDO TULLIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MOTOROLA DIVISIONE CELLULARE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5003/2007 del TRIBUNALE di FIRENZE del 17.12.07, depositata il 20/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
PREMESSO IN FATTO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Il sig. N.A. acquistò in *****, sua città di residenza, un apparecchio telefonico cellulare di marca Motorola. Poichè l’apparecchio non funzionava bene ottenne, dopo reiterati tentativi di riparazione, l’impegno della Motorola a sostituire l’apparecchio con uno identico, che gli venne consegnato in Firenze presso un centro di assistenza. L’apparecchio, però, era di colore diverso dal precedente, per cui il N. lo restituì, chiedendone l’ulteriore sostituzione; non avendola tempestivamente ottenuta, convenne quindi la Motorola – Divisione cellulare s.p.a.
davanti al Giudice di pace di Firenze per la risoluzione del contratto, le conseguenti restituzioni e il risarcimento del danno.
Su eccezione della convenuta, il giudice dichiarò la propria incompetenza per territorio essendo competente il Giudice di pace di Milano, sede della società convenuta.
Il Tribunale di Firenze ha respinto l’appello del N., il quale ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui non ha resistito la società intimata.
2. – Il ricorso è inammissibile quale ricorso ordinario per cassazione, essendo previsto nell’ipotesi in esame il diverso rimedio del regolamento necessario di competenza (Cass. 15430/2004); tuttavia può essere convertito in quest’ultimo mezzo di impugnazione, del quale presenta anche il requisito della tempestività: la sentenza impugnata, infatti, è stata depositata il 20 dicembre 2007, il ricorso è stato notificato il 2 febbraio 2009 e vi è in atti la prova della irrituale -e dunque inefficace agli effetti della decorrenza del termine breve di cui all’art. 47 c.p.c. – comunicazione della sentenza da parte del cancelliere del Tribunale di Firenze, avvenuta a mezzo telefax e non mediante consegna diretta del biglietto di cancelleria o notifica a cura dell’ufficiale giudiziario (art. 136 c.p.c., nel testo anteriore all’introduzione del suo comma 3 disposta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 363, art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, applicabile, ai sensi del comma 4 del citato articolo, come successivamente modificato al D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, conv., con modif. , nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, ai soli procedimenti iniziati dopo il 1 marzo 2006, mentre nella specie l’inizio del procedimento in primo grado risale all’anno 2004).
3. – Il ricorso è altresì manifestamente fondato.
La tesi del ricorrente, secondo cui, con la decisione della Motorola di procedere alla sostituzione dell’apparecchio telefonico, si sarebbe verificata una novazione dell’originaria obbligazione di garanzia, con conseguente radicamento della competenza territoriale in Firenze quale luogo di perfezionamento e di esecuzione della nuova obbligazione, è in effetti errata: della novazione, infatti, manca il requisito dell’accordo inteso ad estinguere l’originaria obbligazione e a sostituirla con quella nuova (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 13294/2005), accordo nemmeno dedotto nell’atto di citazione davanti al Giudice di pace, in cui non si parla affatto di novazione.
Tuttavia non può negarsi che l’obbligazione di garanzia, come successivamente precisata o modificata (ancorchè non novata) fra le parti, doveva avere esecuzione in Firenze, con conseguente radicamento della competenza alternativa del giudice di quel luogo ai sensi dell’art. 20 c.p.c.. In Firenze, infatti, presso un locale centro assistenza Mototola, è stata eseguita, evidentemente in base a precedente accordo n delle parti, la consegna del nuovo apparecchio telefonico.
Il Tribunale ha dunque errato nel confermare la statuizione di incompetenza del Giudice di pace di Firenze, che avrebbe dovuto invece riformare decidendo quindi la causa nel merito (cfr. Cass. 2205/1996 e successive conformi)”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella predetta relazione;
che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvia al Tribunale di Firenze, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011