LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato PIETROLUCCI ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.C.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 14791/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 29.4.09, depositata il 24/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
PREMESSO IN FATTO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Trattasi di istanza di correzione di errore materiale, in sentenza di questa Corte, consistito nella liquidazione delle spese processuali “in complessivi Euro 1.700,00, di cui 2.000 per onorari”.
Essa va esaminata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 2, ed appare fondata”.
PREMESSO IN FATTO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Trattasi di istanza di correzione di errore materiale, in sentenza di questa Corte, consistito nella liquidazione delle spese processuali “in complessivi Euro 1.700,00, di cui 2.000 per onorari”.
Essa va esaminata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 2, ed appare fondata”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio, condividendo la valutazione di fondatezza dell’istanza formulata dal Consigliere relatore, ritiene che l’evidente errore vada corretto nel senso che l’importo degli onorari è – conformemente alla prassi di questa Corte in casi analoghi – Euro 1.500,00, e non 2.000,00;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali (cfr. Cass. 10203/2009, 8103/2008, 9438/2002).
P.Q.M.
La Corte corregge il dispositivo della sentenza 24 giugno 2009, n. 14791 di questa Corte nel senso che, ove si legge “2.000”, debba leggersi “1.500”.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011