Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.6646 del 23/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31861-2006 proposto da:

G.A., domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA FRANCESCO, rappresentata e difeso dall’avvocato MASIELLO MAURO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DIREZIONE DIDATTICA 1^ CIRCOLO *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1164/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 20/06/2006 r.g.n. 2006/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2011 dal Consigliere Dott. Napoletano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.

IN FATTO E DIRITTO Rilevato che:

la Corte territoriale di Lecce respingeva l’appello proposto dal lavoratore in epigrafe,appartenente al personale ATA, già dipendente di ente locale e passato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica statale ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8 avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la sua domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Direzione didattica statale 1^ circolo *****, di accertare il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata al tempo del trasferimento del rapporto di lavoro, con condanna dell’amministrazione statale al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

la predetta Corte poneva a base della decisione il rilievo che il legislatore con norma d’interpretazione autentica (L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218) aveva riconosciuto la validità e la correttezza della contrattazione collettiva sul punto che in tal senso aveva disposto;

Avverso questa sentenza il predetto dipendente ricorreva in cassazione sulla base di un’unica censura;

le parti intimate non svolgevano attività difensiva;

con ordinanza emessa all’udienza del 6 giugno 2008, rilevandosi che il ricorso risultava notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura Generale dello Stato, veniva ordinata la rinnovazione, da eseguirsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, della notificazione del ricorso nei confronti di tale ultima Avvocatura e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

Ritenuto che:

non risultando eseguito l’ordine di rinnovazione della notificazione di cui alla predetta ordinanza non resta che, procedere alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, attesa la perentorietà (art. 291 cod. proc. civ.) del termine assegnato per la rinnovazione, e la conseguente improrogabilità (art. 153 c.p.c.) e non rinnovabilità di tale termine;

non avendo le parti intimare svolto attività difensiva nulla deve disporsi, per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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