Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6705 del 23/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6307/2010 proposto da:

S.B. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato VACCARO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CITTADINO Salvatore, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., C.V., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso DE ANGELIS ANTONIA, rappresentate e difese dall’avvocato CATANZARO LOMBARDO ANTONINO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1133/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 15.7.09, depositata l’11/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Salvatore Cittadino che si riporta agli scritti ed insiste nell’accoglimento del ricorso;

udito per le controricorrenti l’Avvocato Antonino Catanzaro Lombardo che si riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI che insiste nella relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

S.B. ha impugnato per cassazione, sulla scorta di sei motivi, la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 15.7- 11.8.09, con la quale, in riforma di quella di primo grado, è stato condannato ad arretrare la sopraelevazione, realizzata su un preesistente piano terra edificato sul confinerà mt. 5 da questo, come prescritto dalla normativa regolamentare locale temporalmente vigente (poichè, la possibilità di costruire in aderenza o appoggio, pur in alternativa consentita dalla disposizione, non era nella specie esercitabile, avendo la parte attrice in precedenza esercitato il proprio diritto di prevenzione, edificando a debita distanza dal confine, così imponendo al vicino la distanza).

Ha resistito con controricorso l’intimata C.M..

Con relazione in data 14.10 c.c., il Consigliere, designato ex art. 380 bis c.p.c., ha proposto il rigetto, per manifesta infondatezza di tutti i motivi.

Sono state depositate memorie illustrative dai difensori dell’una e dall’altra parte, i quali hanno ribadito, nel corso dell’udienza camerale, le rispettivi posizioni; il P.G. ha aderito alla citata relazione.

Tanto premesso ed all’esito di più attenta valutazione della vicenda processuale, il collegio non ritiene di doversi conformare alla proposta del relatore, rilevando la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la non integrità del contraddittorio, in violazione dell’art. 101 c.p.c. (il richiamo al n. 3 anzichè al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., non inficia il mezzo d’impugnazione, risultando palese l’intento di denunciare una violazione di carattere processuale, comportante nullità del giudizio di merito), non essendo stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie del convenuto, P.V., pur essendo risultata dagli atti la sua qualità di comproprietaria dell’immobile, oggetto della domanda e della condanna all’arretramento.

Il relatore ha affermato al riguardo che “la dedotta situazione di litisconsorzio processuale, pur rilevabile di ufficio anche in cassazione, avrebbe comunque dovuto già emergere ex actis nel giudizio di merito, il che non risultale viene dedotto, pertanto è inammissibile la censura di violazione dell’art. 102 c.p.c., così come lo è ex art. 372 c.p.c., la produzione documentale, con cui si chiede di provare l’appartenenza del fondo del convenuto anche ad altra persona”, ma non ha tenuto conto che la prova della dedotta comproprietà (che pur si è inteso ribadire con la tardiva produzione del titolo) era già comunque emersa – come si rileva dal diretto riscontro degli atti, a questa Corte consentito dalla natura processuale della censura e come pur si assume nel mezzo d’impugnazione – dal contenuto della concessione edilizia comunale n. 6845 del 28.4.98, relativa alla costruzione di cui è causa e rilasciataci pari di altre due successive, ai coniugi S. – P., nella precisata qualità di “comproprietari” dell’immobile, come tali legittimati alla relativa richiesta ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 4.

Tali, presenti nel fascicolo di parte convenuta fin dal primo grado e menzionati anche nella consulenza tecnica di ufficio, dovevano quindi indurre i giudici di merito, indipendentemente da una specifica eccezione di parte, a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della P., al fine di evitare che la decisione, comportante l’adozione di una statuizione restitutoria incidente sulla consistenza del fabbricato anche a quella appartenente, fosse inutiliter data, in quanto alla medesima inopponibile (in tal senso v., tra le più recenti, Cass., n. 17532/10, che conferma un già consolidato indirizzo di questa Corte).

La rilevata evidenza decisoria della fattispecie, ancorchè in senso opposto alle ragioni prospettate nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., tenuto conto delle garanzie difensive e di contraddittorio assicurate ad ambo le parti nell’ambito del procedimento camerale (deposito di memorie ed audizione in udienza), consente la definizione del giudizio in sede di esame preliminare (v. Cass. 12384/05 e 8398/05 con riferimento ad analoga definizione nelle previgenti forme di cui all’art. 375 c.p.c.).

Restano assorbiti i rimanenti motivi, attinenti al merito della controversia ed al regolamento delle spese nelle fasi di merito.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio che in considerazione della non rilevata nullità del giudizio di primo grado, va direttamente disposta al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c..

Giusti motivi, tuttavia, considerato che la parte ricorrente, ben a conoscenza della situazione di litisconsorzio, solo dopo l’esito negativo del giudizio di merito e con il ricorso di legittimità ha ritenuto di evidenziarla, comportano infine la compensazione delle spese del presente giudizio, mentre quelle dei precedenti gradi saranno liquidate dal giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata, e rinvia al Tribunale di Catania.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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