Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6706 del 23/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6390/2010 proposto da:

S.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato VENUTI GIUSEPPINA, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNA Isidoro SEBASTIANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MONTALTO Antonino, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1464/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 17/07/09, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 13.10 c.a, del Consigliere designato per l’esame preliminare.

“Trattasi dell’impugnazione di una sentenza che, in riforma di quella di primo grado, ha respinto la domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, anche carrabile, asseritamente gravante sul fondo del convenuto B. ed a favore di quella dell’attore S., che sarebbe stata esercitata su di uno stradello largo tre metri, dal secondo eliminato nell’anno 2000.

La corte di merito ha ritenuto incerte e non concordanti, le risultanze della prova testimoniale, soprattutto ai fini dell’individuazione dell’effettivo percorso, in relazione a quello preteso dal ricorrente, priva di rilevanza specificamente confessoria a tal effetto, la manifestata disponibilità, in sede di libero interrogatorio, ad uno “spostamento della servitù”.

I cinque motivi del ricorso,proposto dal soccombenti, si palesano infondati.

I primi quattro, infatti, contengono inammissibili censure in fatto, poichè, pur deducendo malgoverno delle risultanze istruttorie, in violazione dell’art. 116 c.p.c., e vizi vari della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in realtà si risolvono nel tentativo di accreditare in questa sede una diversa valutazione del materiale probatorio, senza tuttavia evidenziare alcuna rilevante omissione valutativa o illogicità dell’apparato argomentativo della decisione, che risulta chiaro, coerente e convincente.

Il quinto motivo, deducente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., è manifestamente infondato, considerato che i giudici di appello hanno correttamente applicato il principio della soccombenza, nella specie totale per la parte attrice, mentre il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese, in quanto discrezionale, è incensurabile in sede di legittimità.

Si propone pertanto la reiezione del ricorso”.

Premesso quanto precede,dato atto delle adesive conclusioni del P.G. e della mancanza di rilievi delle parti,condividendo integralmente le ragioni reiettive esposte nella relazione, il collegio provvede in conformità alla stessa.

Le spese, infine, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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