LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5260/2010 proposto da:
N.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AIISF – ASSOCIAZIONE ITALIANA INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO, D.A. in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’AIISF;
– intimati –
avverso il decreto n. 50252/09 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 16.11.09, depositata l’11/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dell’11-1-2010 la Corte di Appello di Roma ha liquidato in favore dell’avvocato N.P. spese, diritti ed onorari a lui spettanti in relazione all’attività professionale prestata in favore dell’A.U.S.F. dinanzi alla stessa Corte territoriale nei giudizi in grado di appello iscritti rispettivamente ai nn. RG 6162/2004 e 2823/2004 conclusi entrambi con sentenza.
Avverso tale decreto il N. ha proposto un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., affidato ad un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c., ha concluso per l’accoglimento dei ricorso in Camera di consiglio.
ti ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., ha dedotto l’intervenuta conciliazione tra le parti della controversia, aggiungendo che non vi era stato il tempo necessario per la notifica ed il deposito dell’atto di rinuncia e della relativa accettazione da parte dell’intimata.
Orbene l’avvenuta conciliazione della lite evidenzia il venir meno dell’interesse del ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere cessata la materia dei contendere; non occorre poi procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011