LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace di Capri con ordinanza n. R.G. 18/10 del 16.6.2010 depositata il 22/6/10, nel procedimento pendente tra:
B.V. *****;
EQUITALIA POLIS SPA, MINISTERO DELL’INTERNO *****;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17-9-2008 B.V. impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza una cartella esattoriale notificatagli l’8-7-2008, relativa al verbale n. 2158 del 3-11-2006 redatto dalla Polizia Stradale nel territorio della Provincia di Cosenza, sostenendo tra l’altro di non avere mai ricevuto il verbale relativo alle presunte violazioni.
Il Giudice di Pace adito con sentenza del 16-10-2009 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Giudice di Pace di Capri.
Riassunto il giudizio, il Giudice di Pace di Capri con ordinanza del 22-6-2010 ha richiesto d’ufficio a questa Corte il regolamento di competenza sostenendo che in materia di opposizione della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, e segg. (come nella fattispecie, laddove il ricorrente aveva eccepito la mancata notifica del verbale redatto dalla Polizia Stradale) competente è il giudice del luogo dove le presunte violazioni si assumono commesse, nella specie il Giudice di Pace di Cosenza, considerato che nella pagina 2 della cartella esattoriale si faceva riferimento alla Prefettura di Cosenza.
Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c., ha concluso per la declaratoria in camera di consiglio della competenza per territorio del Giudice di Pace di Cosenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La menzionata relazione ha ritenuto che la competenza sull’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, anche allorchè si tratti di opposizione a cartella esattoriale per la sanzione dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione (Cass. 7-12-2005 n. 27065).
Tale convincimento è pienamente condivisibile.
Pertanto deve dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Cosenza, che provvedera anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio, e disporsi dinanzi a quest’ultimo la riassunzione del processo nei termini di legge.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Cosenza che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio, e dispone dinanzi a quest’ultimo la riassunzione del processo nei termini di legge.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011